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Accesso civico

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Riferimenti Normativi


L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

ACCESSO CIVICO – D.Lgs 33/2013 – d.Lgs- 97/2016

 ACCESSO CIVICO SEMPLICE – D.Lgs 33/2013 – D.Lgs. 97/2016

 

Dove rivolgersi: in segreteria con richiesta rivolta al dirigente scolastico in qualità di responsabile della trasparenza

Tel: 0575603385 Fax: 0575630506
Email: aric842003@istruzione.it –  aric842003@pec.istruzione.it

Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

 

Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni

Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.

Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: aric842003@istruzione.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: I.C. Cortona 1 – Via di Murata – Camucia 52044 Cortona (AR)
  • direttamente presso gli uffici relazioni con il pubblico.

 Modulistica:
modulo richiesta accesso civico scuole

Descrizione del procedimento:

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

 

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Responsabile della trasparenza:
Dott. Alfonso Noto

 

Normativa di Riferimento:

Decreto Legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Decreto_Trasparenza_PA_2013

Linee Guida ANAC accesso.civico

modulo richiesta accesso civico scuole

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – D.Lgs 97/2016

Descrizione del procedimento:

Il d.lgs 97/2016 opera il “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e innova profondamente il diritto di accesso civico già introdotto dal D.Lgs 33/2013 (che viene definito diritto di accesso civico semplice) affiancando una nuova fattispecie che è il diritto di accesso generalizzato.

L’accesso civico generalizzato prevede il diritto da parte di un qualunque cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli di cui è previsto l’obbligo di pubblicazione.

 

Modulo accesso civico generalizzato

richiesta-accesso-civico—f-o-i-a-_23-06-2016_